Contratto di adozione
L’associazione Rescue Bau cede il suddetto animale al richiedente ai seguenti patti e condizioni:
- Rescue Bau, proprietaria del suddetto animale, affida temporaneamente lo stesso in detenzione al richiedente. Con il passaggio di proprietà la cessione diviene definitiva.
- L’acquisto della proprietà avviene per effetto degli artt. 923 e 929 cod. civ. e comunque fatti salvi i diritti del legittimo proprietario in caso di smarrimento ai sensi sell’art. 927 cod. civ.
- Rescue Bau predisporrà il passaggio di proprietà entro i limiti di legge e dopo l’incontro post affido.
- In caso di adozioni fuori dalla regione Lombardia, la parte cessionaria deve recarsi alla propria Asl veterinaria di competenza o dal veterinario di fiducia per sincerarsi dell’avvenuta registrazione del cane nella nuova regione, munito del fascicolo che Rescue Bau invierà tramite e-mail. In caso non fosse ancora avvenuta la registrazione a proprio nome, la parte cessionaria ha obbligo di provvedere alla stessa.
- La parte cessionaria dichiara che la custodia dell’animale avverrà presso la propria residenza oppure al seguente domicilio.
- La parte cessionaria s’impegna ad avvisare Rescue Bau e il veterinario Asl o di fiducia di ogni cambiamento duraturo del luogo di detenzione, dei propri recapiti, di eventuale smarrimento o decesso dell’animale, sotto pena di risarcimento danno, entro 15 giorni dalla data del cambiamento.
- La parte cessionaria non deve mai affidare a sua volta a terzi l’animale senza il consenso scritto di Rescue Bau.
- La parte cessionaria oltre a detenere l’animale nel rispetto della normativa vigente non deve MAI costringere l’animale a vivere legato alla catena, qualunque sia la lunghezza della stessa, e a non imporre isolamento sociale permanente.
- La parte cessionaria accetta di farsi consigliare durante le prime fasi di ambientamento, impegnandosi a rispettare le indicazioni fornite. Rescue Bau rimane a disposizione per consulenze di indirizzo durante tutta la vita dell’animale. Le consulenze non sono e non possono sostituirsi a corsi di educazione o programmi rieducativi eventualmente necessari.
- La parte cessionaria accetta di sostenere a proprio carico qualsiasi onere derivante dalla custodia dell’animale e di provvedere a tutte le cure necessarie sollevando Rescue Bau da ogni onere, anche per cause antecedenti al presente contratto.
- È severamente vietato educare l’animale con metodi coercitivi, usare guinzagli a cappio, collari a strozzo o a semistrozzo, o punizioni corporali.
- Rescue Bau consiglia di stipulare una polizza assicurativa contro i danni a terzi eventualmente causati dall’animale e a munirlo di medaglietta recante i dati necessari affinché il proprietario possa essere sempre rintracciato.
- Nel caso in cui il cane non sia ancora sterilizzato, la parte cessionaria s’impegna ad evitare cucciolate e a far sterilizzare l’animale a proprie spese entro novanta giorni dalla data di adozione, mai prima dei sette mesi di vita e non oltre il decimo mese di vita dell’animale. La parte cessionaria dovrà inviare a Rescue Bau la certificazione di avvenuta sterilizzazione o dell’inidoneità motivata. La sterilizzazione è obbligatoria per tutte le femmine e per i maschi che convivono con femmine non sterilizzate, mentre è caldamente consigliata per tutti gli altri maschi.
- La parte cessionaria si impegna a permettere al personale incaricato dal Rescue Bau di verificare le condizioni di detenzione dell’animale in sede di controlli post adozione e a riconsegnare a Rescue Bau l’animale immediatamente e incondizionatamente, su semplice richiesta qualora non fosse stato rispettato il presente contratto e il personale incaricato valutasse non idonea la presente adozione.
- La parte cessionaria si impegna a inviare a Rescue Bau foto o video dell’animale su richiesta, fatti salvi i diritti alla privacy su fotografie che ritraggono persone, perché esse possano essere mostrate ai sostenitori dell’associazione quali prove delle attività dell’associazione stessa.
- In caso di necessità, Rescue Bau ritirerà il cane precedentemente affidato per ricollocarlo in una nuova famiglia. La parte cessionaria potrà essere chiamato a partecipare, in parte o in toto, al mantenimento dell’animale qualora le motivazioni del rientro in canile non rientrassero nel grave problema familiare.
- La parte cessionaria s’impegna, sotto pena di risarcimento del danno, nel caso sia convenuta a giudizio da chi rivendica la proprietà dell’animale o pretende di avere diritti sullo stesso, a denunciare alla parte cedente la controversia.